la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rifinanziamento
 
   Per  l'attuazione  degli  interventi previsti e disciplinati dalla
L.R. 22 luglio 1987, n. 43, titoli IV e V, e' autorizzata, per l'anno
1993, la spesa di L. 840.000.000.